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Sez. L, Sentenza n. 3918 del 12/06/1986 (Rv. 446754 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTI MUTUALISTICI - AZIONI DEI CREDITORI - PREVIA ISTANZA DI INSERZIONE NELL'ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446754-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTI MUTUALISTICI - AZIONI DEI CREDITORI - PREVIA ISTANZA DI INSERZIONE NELL'ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico), che contemplano la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedono il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti si inseriscono in una procedura amministrativa tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali. Pertanto, chi si afferma creditore di uno degli enti mutualistici soppressi in Sede di istituzione del servizio sanitario nazionale può proporre Azione senza che questa sia condizionata dall'Onere di presentazione della domanda amministrativa di cui al citato art. 8, né dal riferimento allo speciale ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro di cui alla legge n. 1404 del 1956 operato dall'art. 77, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale) che serve soltanto ad indicare l'ufficio incaricato di procedere alla liquidazione ma non a richiamare l'intera disciplina della citata legge n. 1404 del 1956. (V 4070/84, mass n 436032).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)