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Sez. L, Sentenza n. 4542 del 09/07/1988 (Rv. 459469 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO - FORMAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI UN ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DELLE LORO SPETTANZE DA PARTE DEI CREDITORI - PROPONIBILITÀ E PROSEGUIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459469-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO - FORMAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI UN ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DELLE LORO SPETTANZE DA PARTE DEI CREDITORI - PROPONIBILITÀ E PROSEGUIBILITÀ.*

Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi affidata, dal terzo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale), allo speciale ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le Disposizioni degli artt. 8 e 9 di tale legge, contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedano il riconoscimento, ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti S'inseriscono in una procedura amministrativa, tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali. Pertanto, chi si afferma creditore di uno degli enti mutualistici predetti può proporre Azione senza che questa sia condizionata dall'Onere di presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 8 della citata legge n. 1404 del 1956, considerato anche che il riferimento allo speciale ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro, operato dall'art. 77, comma terzo, della citata legge n. 833 del 1978, ha l'intento non di richiamare l'intero corpo normativo della legge del 1956 ma solo d'indicare l'ufficio incaricato di procedere alla liquidazione. (Conf 4025/86, mass n 446848; (Conf 3918/86, mass n 446754).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)