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Sez. U, Ordinanza n. 4065 del 22/02/2010 (Rv. 612044 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente di ente pubblico non economico - Domanda di prestazioni previdenziali integrative a carico dell'ente o di apposito fondo - Riparto di giurisdizione - Criteri.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612044-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo, non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, a seconda che le situazioni giuridiche maturate (le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto) siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina dell'art. 45, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)