diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1252 del 05/12/2000 (Rv. 542439 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente di ente pubblico non economico - Domanda di prestazioni previdenziali integrative a carico dell'ente o di apposito fondo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie antecedente al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2000-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542439-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, senza che rilevi lo "jus superveniens" rappresentato dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 80 de 1998, il rapporto di lavoro in questione essendo cessato prima del 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)