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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019 (Rv. 652469 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE | “Praesumptio de presunto” – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652469-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di prove, è inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della prova del vizio di origine di un'autovettura dedotto a fondamento di una domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, il solo argomento presuntivo tratto dal fatto che il vizio era stato denunciato su blog reperibili in internet in relazione allo stesso modello di auto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)