Sez. L, Sentenza n. 1948 del 27/01/2011 (Rv. 615979 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Domanda di riconoscimento di differenze retributive - Contemporanea pendenza di cause di petizione dell'eredità e di riconoscimento di figlio naturale - Pendenza tra soggetti diversi - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non ricorre la causa di sospensione necessaria della causa di lavoro (nella specie, promossa per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto al pagamento di differenze retributive) in relazione alle cause di petizione dell'eredità e di riconoscimento della qualità di figlio naturale, in quanto la predetta sospensione, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., postula la dipendenza della decisione dall'esito di altro procedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in tutto o in parte il dibattito; l'indicata situazione non è ravvisabile quando difetti la coincidenza delle parti delle due contese, posto che i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)