Sez. 1, Sentenza n. 661 del 21/01/2000 (Rv. 533045 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Cause pendenti tra soggetti diversi - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 cod.proc.civ., postula la dipendenza della decisione dall'esito di altro procedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in tutto o in parte il dibattito. L'indicata situazione non è ravvisabile quando non vi sia coincidenza delle parti delle due contese, perché i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra (nella specie, A. chiede la condanna della S.a.s. B. alla restituzione di una somma di denaro data in mutuo, assumendo d'essere subentrato nella corrispondente posizione creditoria in occasione dell'acquisto di quota della S.r.l. B., poi trasformatasi in S.a.s. B. Su richiesta della convenuta, il tribunale sospende il giudizio fino alla conclusione di altro instaurato innanzi allo stesso giudice da C., nei confronti di A., in tema di efficacia di un accordo stipulato per la divisione dell'eredità del defunto D. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato il provvedimento di sospensione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)