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Sez. 5 - , Sentenza n. 2864 del 03/02/2017 (Rv. 642887 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Coobbligato solidale – Notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro ad un solo coobbligato – Legittimità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642887-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema d'imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione nei confronti di una sola delle parti dell’atto, tutte solidalmente obbligate ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che l’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, per cui non è tenuta alla notifica dell’avviso nei confronti degli altri condebitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)