Sez. 5, Sentenza n. 28684 del 07/11/2024 (Rv. 672698-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Notaio rogante - Coobbligato solidale - Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta - Legittimità - Pagamento - Conseguenze - Definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli interessati - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
La notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, è legittima, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione e l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; consegue all'azione dell'Amministrazione la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che gli stessi siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, eventualmente, a far valere le loro ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)