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Sez. 5, Sentenza n. 26818 del 10/03/2016 Ud. (dep. 28/06/2016) Rv. 267891 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Irrituale instaurazione - Nullità relativa - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267891-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE

L'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte e, anzi, il consenso prestato dal difensore alla trattazione congiunta anche dei reati per i quali non vi erano i presupposti per il rito direttissimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 452 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)