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Sez. 3, Sentenza n. 82 del 06/01/1984 (Rv. 432344 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANATORIA EX ART. 55 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - GIUDIZI INIZIATI PER INADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432344-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANATORIA EX ART. 55 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - GIUDIZI INIZIATI PER INADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 82 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sull'equo canone, in base al quale, ai giudizi in corso, continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti, riguarda non solo la disciplina processuale ma anche quella sostanziale vigente in tema di locazioni urbane, con la conseguenza che la sanatoria della morosità e la esclusione della risoluzione del contratto, previste dall'art. 55 della stessa legge, non sono applicabili ai giudizi promossi prima della sua entrata in vigore. (Conf 4371/83, mass n 429274; (Conf 1420/82, mass n 419248; (Conf 3036/81, mass n 413588; (Conf 827/81, mass n 411311).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)