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Sez. 3, Sentenza n. 3851 del 13/11/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 203201 - 01

Misure di sicurezza - Patrimoniali | Confisca - Obbligo di confisca in tutti i casi in cui essa sia prevista da disposizioni di legge - Esclusione - Limitazione ai casi in cui le cose sono prezzo del reato o criminose in sè.
Stato
decisa il 1995-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203201-01

Misure di sicurezza - Patrimoniali

Va esclusa la possibilità di disporre la confisca in tutte le ipotesi in cui essa sia prevista come obbligatoria da qualche norma: la confisca medesima, invece, va limitata solo ai casi in cui le cose costituiscano il prezzo del reato o siano intrinsecamente criminose, oppure a quelli ai quali il legislatore abbia esteso - o in via eccezionale - la disciplina dettata sul punto dall'art. 445 cod. proc. pen. (effetti dell'applicazione della pena su richiesta), prevedendo cioè, dopo l'emanazione del nuovo codice di rito, ipotesi di confisca obbligatoria. (Fattispecie in materia di giuochi automatici in cui la Corte ha annullato le sentenze di merito limitatamente alla parte ove veniva disposta la confisca degli apparecchi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)