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Sez. 3, Sentenza n. 725 del 23/02/1998 Cc. (dep. 15/04/1998) Rv. 210513 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA | Patteggiamento - Fucile non contraffatto o alterato - Confisca per violazioni della legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210513-01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA

Con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. per i reati previsti dalla legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perché non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nell'art. 28 della legge 157 va intesa come sinonimo dell'avverbio "sempre" e non quale implicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)