Sez. L, Sentenza n. 5061 del 15/10/1985 (Rv. 442380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE DURANTE TALE CONGEDO - DETERMINAZIONE - RIMESSIONE ALL'AUTONOMIA PRIVATA - PREVISIONE DELLA SEMPLICE RETRIBUZIONE TABELLARE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE DURANTE TALE CONGEDO - DETERMINAZIONE - RIMESSIONE ALL'AUTONOMIA PRIVATA - PREVISIONE DELLA SEMPLICE RETRIBUZIONE TABELLARE - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Nè l'art. 2109 cod. civ., nè l'art. 36 cost., nel sancire il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite, impongono che il compenso da corrispondere al lavoratore stesso durante tale congedo venga liquidato sulla base della retribuzione comprensiva di ogni emolumento continuativo, con la conseguenza che la Determinazione del suddetto compenso deve essere rimessa alla autonomia collettiva o individuale, le cui previsioni al riguardo non possono ritenersi illegittime qualora attribuiscono, con riferimento al menzionato periodo, un trattamento economico che risulta non inferiore alla semplice retribuzione tabellare (nella specie l'art. 2 dell'accordo nazionale 24 ottobre 1947 per i dipendenti delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto). (V 2005/85, mass n 439911).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)