Sez. 2, Sentenza n. 3496 del 22/10/1975 (Rv. 377662 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - INDICAZIONE DELLA RAGIONE DELLA NEGAZIONE DEI COMPENSI O RIMBORSI - OBBLIGATORIETA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZA - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - INDICAZIONE DELLA RAGIONE DELLA NEGAZIONE DEI COMPENSI O RIMBORSI - OBBLIGATORIETA.*
L'ordinanza emessa nella speciale procedura regolata dall'art 29 della legge 13 giugno 1942 n 794 per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori, se non deve essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario di questo procedimento deve, tuttavia, lasciare intendere almeno sommariamente il ragionamento seguito dal giudice del merito, nel senso che questo ha l'Obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato e di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire al difensore, nei confronti del proprio cliente, rimborsi e compensi per prestazioni elencate nella parcella o di liquidare gli onorari in una misura inferiore a quella risultante dal parere espresso dal consiglio dell'ordine forense. (Conf 3400/72, mass n 361259).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)