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Sez. 2, Sentenza n. 3400 del 15/11/1972 (Rv. 361259 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZA EX ART 29 DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - MOTIVAZIONE - REQUISITI - LIQUIDAZIONE DI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE COINCIDENTI CON QUELLI POSTI A CARICO DEL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DELLA COINCIDENZA.*
Stato
decisa il 1972-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361259-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - ORDINANZA EX ART 29 DELLA LEGGE N 794 DEL 1942 - MOTIVAZIONE - REQUISITI - LIQUIDAZIONE DI ONORARI A CARICO DEL CLIENTE COINCIDENTI CON QUELLI POSTI A CARICO DEL SOCCOMBENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DELLA COINCIDENZA.*

L'ordinanza emessa nella speciale procedura prevista dall'art 29 della legge 13 giugno 1942 n 794, se non deve essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, deve, tuttavia, lasciare intendere, almeno sommariamente, il ragionamento seguito per giungere alla decisione. Il giudice di merito, in sostanza, ha l'Obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione e deve esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire compensi e rimborsi per prestazioni indicate nella nota presentata dal legale o di liquidare l'onorario in misura minore di quella risultante nel parere espresso dal consiglio dell' ordine forense. L'enunciazione della ratio decidendi va, altresi, rapportata agli argomenti difensivi svolti dalle parti, sicche, per giudicare della congruita della motivazione, non puo prescindersi dalle difese dei contendenti. In particolare, tenuto conto che per la liquidazione degli onorari a carico del cliente la legge stabilisce criteri in parte diversi rispetto a quelli stabiliti per la liquidazione di tali onorari a carico del soccombente, il giudice, nel caso in cui ritenga di liquidare la stessa somma al cui pagamento il soccombente sia stato condannato nei confronti della controparte, deve spiegare i motivi di questa coincidenza. (Conf sulla prima parte 2943'68, mass n 335722).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)