Sez. 1 - , Ordinanza n. 4706 del 28/02/2018 (Rv. 647627 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Sezione specializzata in materia di imprese e sezione ordinaria - Ripartizione delle funzioni - Questione di competenza - Fondamento - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite; esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)