Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7227 del 22/03/2017 (Rv. 643665 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ripartizione delle funzioni tra sezione specializzata in materia di imprese e sezione ordinaria - Questione di competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di imprese e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla mera ripartizione degli affari, poiché, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie attribuite alle medesime; ne deriva che è inammissibile il regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria "competenza" in favore della sezione specializzata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2003 num. 168 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)