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Sez. 3, Sentenza n. 1464 del 17/05/1974 (Rv. 369559 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - RICONOSCIBILE - SCUSABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369559-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - RICONOSCIBILE - SCUSABILITA - ESCLUSIONE.*

Il codice civile vigente nel regolare la figura dell'errore essenziale, quale causa di annullamento del contratto, con l'introdurre il requisito della riconoscibilita (art 1428 cod civ), ignoto alla disciplina precedente, ha espunto quello della scusabilita, che veniva considerato, sotto il vigore del precedente codice, come elemento necessario per integrare la detta figura di vizio del consenso, anche se non legislativamente previsto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)