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Sez. 2, Sentenza n. 985 del 02/02/1998 (Rv. 512101 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE | Scusabilità dell'errore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512101-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE

La scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)