Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 07/05/1963 (Rv. 261617 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - OBBLIGAZIONE SOCIALE - CONVENZIONE CUI ABBIANO PARTECIPATO TUTTI I SOCI - MANCATA DICHIARAZIONE DI AGIRE PER IL COMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE SOCIALE - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - OBBLIGAZIONE SOCIALE - CONVENZIONE CUI ABBIANO PARTECIPATO TUTTI I SOCI - MANCATA DICHIARAZIONE DI AGIRE PER IL COMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE SOCIALE - IRRILEVANZA.*
La liquidazione della quota del socio uscente, a norma dell'art 2289 e un'obbligazione sociale, e pertanto quando ad una convenzione avente tale oggetto hanno partecipato tutti i soci, si deve ritenere che essi anche se non abbiano espressamente dichiarato di agire in nome e per conto della societa abbiano agito per il compimento di un'operazione sociale, e, quindi, che gli obblighi relativi non siano stati assunti in nome proprio, cio tanto piu se i diritti del socio uscente siano stati soddisfatti mediante l'attribuzione a lui di beni in natura tratti dal patrimonio sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)