Sez. L, Sentenza n. 3454 del 03/08/1977 (Rv. 387005 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2113 COD CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2113 COD CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale sollevata, per contrasto con gli artt 3, 24, 35, 36 e 38 cost, nei confronti dell'art 2113 cod civ sotto il duplice profilo che questa norma sostituendo, quanto alle rinunzie e transazioni sui diritti indisponibili dei lavoratori, il regime dell'annullabilita a quella della nullita, comporterebbe per gli stessi lavoratori, un trattamento piu sfavorevole rispetto a quello di diritto comune, e condizionerebbe, inoltre, il diritto di impugnazione ad un termine insufficiente. E vero, poiche la indisponibilita dei diritti, derivanti al lavoratore da norme inderogabile comporta, di per se stessa, la nullita delle sole rinunzie preventive e non anche degli Atti di disposizione posteriori all'acquisto del diritto, deve ritenersi anzitutto, che la citata norma, prevedendo l'annullabilita di questi ultimi Atti ha accordato ai lavoratori una speciale e piu intensa tutela. Inoltre, il termine, previsto per l'impugnazione delle dette rinunzie, appare del tutto sufficiente ad assicurare al lavoratore il diritto di difesa, tanto piu che esso decorre dalla data di risoluzione del rapporto ovvero da quella dalla rinunzia o transazione successivamente intervenute.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)