diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 103 del 08/01/1979 (Rv. 396171 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RELATIVE A DIRITTI ANCORA DA ACQUISIRE - CONTENUTO IN DEROGA ALLA NORMA IMPERATIVA EX ART 2120 COD CIV - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 2113 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396171-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - RELATIVE A DIRITTI ANCORA DA ACQUISIRE - CONTENUTO IN DEROGA ALLA NORMA IMPERATIVA EX ART 2120 COD CIV - NULLITA - SANATORIA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 2113 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro, quando riguardano diritti ancora da acquisire, cosi come avviene quando, in corso del rapporto di lavoro, la rinunzia del lavoratore abbia ad oggetto immediato non l'Esercizio di un diritto gia acquisito, ma la situazione di legittima aspettativa alla futura acquisizione del diritto ad una indennita di fine rapporto che tenga conto dell'anzianita fino a quel momento maturata e, come oggetto mediato, il diritto stesso mentre e ancora in fieri, sono assolutamente nulle a termini dell'art 1418 cod civ, in quanto dirette ad introdurre nel contratto di lavoro una clausola derogatrice della norma imperativa dell'art 2120 cod civ; pertanto la loro nullita e insuscettibile di sanatoria e quindi sempre rilevabile d'ufficio, restando inapplicabile la disciplina dettata dall'art 2113 cod civ. (V 3454/77, mass n 387005; (Conf 234/77, mass n 383757; (Conf 2730/60; (contra 2206/74, mass n 370577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)