Sez. 5, Sentenza n. 13482 del 30/10/2001 (Rv. 549943 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Contributo per differenza canone di locazione - Corresponsione al dipendente di un'azienda di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - Integrale tassabilità, nella disciplina anteriore al D.Lgs. n. 314 del 1997 - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), interpretato nel senso della integrale tassabilità ai fini IRPEF del contributo per differenza canone di locazione corrisposto dalle aziende di credito ai propri dipendenti in occasione del trasferimento ad altra sede, giacché, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, detta indennità rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in dipendenza (e non meramente in occasione) del lavoro prestato ed ha perciò carattere reddituale, né sussistendo la lamentata disparità di trattamento con i lavoratori autonomi, e ciò in ragione sia della natura dell'emolumento in questione sia della non consentita deducibilità, per il lavoratore autonomo, del canone di locazione dall'imponibile IRPEF.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)