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Sez. 1, Sentenza n. 948 del 05/02/1996 (Rv. 495732 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Società concessionaria del servizio telefonico - Indennità di trasferimento corrisposta ai propri dipendenti - Reddito tassabile ai fini dell'I.R.P.E.F..
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495732-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

L'indennità di trasferimento (corrisposta, nella specie, ai propri dipendenti dalla società concessionaria del servizio telefonico) rientra nel reddito tassabile ai fini dell'I.R.P.E.F., in quanto, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, essa rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti "in dipendenza" del lavoro prestato, potendosi escludere la sussistenza di quest'ultimo requisito solo ove il rapporto di lavoro costituisca una mera occasione per la corresponsione di somme che trovano il loro titolo in una causa diversa e del tutto autonoma (quale, ad esempio, il risarcimento dei danni da infortunio imputabile al datore di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)