Sez. 1, Sentenza n. 10216 del 16/05/2005 (Rv. 583770 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Guida con patente scaduta di validità - Fermo amministrativo dell'autoveicolo - Applicabilità - Condizioni - Veicolo di proprietà di persona diversa dal conducente - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta di validità - sanzione accessoria di carattere patrimoniale e non personale - è, dall'art. 126, comma 7, del codice della strada, prevista indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (o utilizzatore); circostanza alla quale, d'altronde, l'art. 214, comma 1-bis, del medesimo codice attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dal datore di lavoro avverso il verbale di contestazione dell'infrazione di guida con patente scaduta di validità elevata nei confronti di una propria dipendente, volta a contestare la legittimità del fermo amministrativo dell'autocarro di proprietà del datore di lavoro, rilevando che il proprietario datore di lavoro non può limitarsi ad opporre la non conoscenza della non validità della patente, essendo comunque la circolazione avvenuta non contro la sua volontà).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 com. 7, Cod. Strada art. 196, Cod. Strada art. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)