Sez. 1, Sentenza n. 20229 del 13/10/2004 (Rv. 577690 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Art. 126, settimo comma, codice della strada - Fermo amministrativo di autoveicolo - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Art. 214, primo comma bis, dello stesso codice - Differenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta è, dall'art. 126, comma settimo, del codice della strada, prevista indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (od utilizzatore); circostanza alla quale - d'altronde - l'art. 214, comma primo bis, del medesimo codice, attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126, Cod. Strada art. 214 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)