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Sez. 3, Sentenza n. 3143 del 07/10/1968 (Rv. 888029 - 01)

BIS VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILI DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO.* | ** [ Massima giĆ  assegnata al n. 336047. ] **
Stato
decisa il 1968-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/888029-01

BIS VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILI DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO.*

La clausola di pagamento del prezzo a mezzo tratta vale ad indicare come luogo del pagamento il domicilio del compratore soltanto nel caso che dal contratto non risulti diversamente. Deve poi escludersi che la detta clausola operi uno spostamento del forum solutionis quando la emissione delle tratte costituisca una facolta che il venditore si e riservato per conseguire piu agevolmente il pagamento del prezzo. Conf. Alle sent. N. 1603-68, massima n. 333361 n. 1024-66, massima n. 322047 Cfr. 433-64.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)