Sez. L, Sentenza n. 3600 del 07/04/1998 (Rv. 514336 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Istituzione del servizio di riscossione dei tributi - Rapporto di lavoro dei dipendenti delle cessate esattorie - Disciplina ex art. 122 d.P.R. n. 43/1988 - Mancata conservazione del posto di lavoro ai dipendenti assunti dopo il 1983 - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi dettati dalla legge di delega 4 ottobre 1986 n. 657 - dell'art. 122 del d.P.R. 18 gennaio 1988 n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, nella parte in cui, nel regolare la posizione del personale già dipendente delle esattorie e ricevitorie (delle imposte dirette) soppresse, non assicura il mantenimento del rapporto di lavoro presso i concessionari del servizio di riscossione ai dipendenti delle cessate esattorie assunti successivamente al 31 dicembre 1983, poiché la fissazione di tale requisito temporale è avvenuta nell'esercizio di poteri discrezionali del legislatore e la norma è obiettivamente finalizzata ad evitare assunzioni di favore da parte dell'esattore cessante; d'altra parte costituisce situazione nettamente differenziata quella del trasferimento ad altro soggetto della gestione di esattorie conferite alla "Società Esattorie Vacanti", secondo la disciplina dell'art. 131 del d.P.R. n. 43 del 1988.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, Legge 04/10/1986 num. 657 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)