Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 01/07/1996 (Rv. 498344 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Risarcimento del danno da illecito contrattuale - Debito di valore - Configurabilità - Danno da ritardato adempimento - Risarcimento a mezzo di fissazione del tasso d'interessi - Calcolo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il risarcimento del danno, anche da illecito contrattuale, ha natura di debito di valore e pertanto se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi fissandone il tasso, è escluso che questi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutata definitivamente, ma è consentito di calcolarli con riferimento ai singoli momenti da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)