Sez. 1, Sentenza n. 6209 del 20/06/1990 (Rv. 467872 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO.*
In tema di "occupazione espropriativa", con irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di opera pubblica, al privato spetta, a titolo risarcitorio, una somma di denaro che corrisponda al valore del bene al momento del fatto illecito, e sia poi aggiornata, al fine della necessaria attualizzazione dell'espressione monetaria del debito, sulla base dell'inflazione sopravvenuta fino alla data della decisione, ed inoltre spetta il ristoro dell'ulteriore pregiudizio derivante dal ritardo subito nella reintegrazione del proprio patrimonio, con la correlativa perdita della "utilitas" del bene. Tale ultimo danno, ove si faccia ricorso al criterio degli interessi legali, va determinato computando gli interessi prima sul valore iniziale del bene e poi sui progressivi adeguamenti del valore stesso corrispondenti alla sopravvenuta inflazione, oppure, in considerazione della difficoltà di fissare dette mutevoli basi di riferimento, utilizzando in via equitativa indici annuali medi di svalutazione. (V 418/89, mass n 461538; (V 5584/87, mass n 454055; (V 1567/87, mass n 450985; (V 489/86, mass n 444083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)