Sez. 1, Sentenza n. 866 del 20/10/1994 Ud. (dep. 26/01/1995) Rv. 200205 - 01
Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato | Aggravante del numero di persone - Incompatibilità - Reato associativo - Incompatibilità - Ragioni - Fattispecie in tema di reato associativo di cui all'art. 75 legge stupefacenti 22 dicembre 1975 n. 685.
Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato
L'attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art. 114 pen. è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 114, comma secondo cod. pen.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività. (Fattispecie in tema di reato associativo, aggravato dal numero di persone, di cui all'art. 75, comma quarto legge stupefacenti, 22 dicembre 1975 n. 685).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 114 com. 1, Cod. Pen. art. 114 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)