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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023 (Rv. 667759 - 01)

SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Servitù coattiva - Qualificazione - In base al titolo di costituzione - Esclusione - In base alla funzione - Natura coattiva di servitù costituita volontariamente o per usucapione - Ammissibilità - Conseguente applicazione dell’art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 anziché dell’art. 1068 c.c. SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667759-01

SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE

La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d n. 1755 del 1933, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. 1068 c.c.

Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1027, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1755 art. 122, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)