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Sez. 3, Sentenza n. 3510 del 27/07/1989 (Rv. 463496 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1989-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463496-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - REQUISITI.*

L'Onere della precisa illustrazione delle motivate richieste all'affittuario, che a norma dell'art. 5 comma terzo legge 3 maggio 1982 n. 203 il locatore è tenuto ad assolvere prima di poter ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere una pronuncia di risoluzione del contratto di affitto, può essere osservato implicitamente attraverso la contestazione delle inadempienze dell'affittuario, esprimendo essa quale sia il comportamento necessario per la restaurazione della funzione del contratto. (Conf 5846/88, mass n 460354).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)