Sez. 3, Sentenza n. 5846 del 28/10/1988 (Rv. 460354 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - MODIFICABILITÀ NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - MODIFICABILITÀ NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, l'inadempimento che il concedente deve contestare all'affittuario, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 203 del 1982, "prima di ricorrere all'autorità giudiziaria", non può essere mutato nel successivo giudizio di risoluzione, ancorché sia suscettibile di essere precisato e meglio qualificato. Al fine di verificare la sostanziale conservazione, in Sede giudiziale, dell'identità originaria di quella contestazione occorre accertare se la sanatoria da parte dell'affittuario, secondo ragionevolezza e buona fede, dell'inadempienza inizialmente contestatagli, avrebbe comportato la riparazione anche di quella successivamente posta a base del giudizio, mentre l'Onere della illustrazione delle proprie motivate richieste che è preveduto insieme alla contestazione dell'inadempimento, deve considerarsi assolto dalla mera contestazione delle inadempienze ove questa, interpretata alla stregua dei criteri ermeneutici degli Atti negoziali, sia idonea ad evidenziare per l'affittuario il comportamento minimo necessario per ovviarvi. (nella specie, la contestazione pregiudiziale di generica concessione a terzi di parte dei terreni affittati si era precisata in giudizio come soccida con conferimento di pascolo ed il giudice del merito aveva ritenuto sufficiente la contestazione iniziale perché solo dalla istruzione giudiziale era emersa l'esistenza della soccida ex art. 2186 cod. civ.. la S.C. ha confermato la pronuncia ma ha corretto la motivazione, enunciando il principio di cui alla massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2186, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)