Sez. L - , Sentenza n. 16022 del 18/06/2018 (Rv. 649354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a tempo indeterminato a tempo parziale - Precedente contratto a termine oggetto di conversione giudiziale in rapporto a tempo indeterminato “full time” - Superamento della pattuizione a tempo parziale - Esclusione - Accertamento di “animus novandi” - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
La sopravvenuta conversione giudiziale del rapporto a tempo indeterminato "full time" non travolge la pattuizione dell'orario a tempo parziale già convenuta tra datore e lavoratore in virtù di autonomo atto negoziale, non subordinato, sul piano della gerarchia delle fonti dell'obbligazione, a quello etero-integrato in virtù della norma imperativa sull'illegittima apposizione del termine, occorrendo piuttosto accertare - con valutazione riservata al giudice di merito - se la nuova pattuizione sia caratterizzata dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/2000 art. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)