Sez. L - , Sentenza n. 13515 del 20/05/2019 (Rv. 653957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratti di somministrazione a termine illegittimi - Costituzione del rapporto con l'utilizzatore - Successivo contratto a tempo determinato - Novazione del precedente rapporto - Configurabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'accertamento dell'illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore non determinano di per sé l'illegittimità del successivo contratto di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti e non travolgono il giudicato che si sia eventualmente formato sulla legittimità di esso, dovendosi ritenere, alla luce della diversità delle due tipologie contrattuali, che il contratto a termine abbia efficacia novativa del precedente rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)