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Sez. 3, Sentenza n. 4468 del 08/07/1981 (Rv. 415176 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - PERDITA E SOTTRAZIONE - LOCUZIONE 'CLIENTÈ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415176-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - PERDITA E SOTTRAZIONE - LOCUZIONE 'CLIENTÈ - NOZIONE.*

Ai fini della responsabilita dell'albergatore per la sottrazione delle cose portate nel locale (art 1784 cod civ), rientrano nella ampia accezione di 'clientè, come indicata all'art 1783 cod civ, non solo coloro che abbiano stipulato un contratto con l'albergatore per godere personalmente dei beni e dei servigi, ma anche i loro ospiti od invitati che, a differenza del semplice visitatore od accompagnatore, hanno la posizione di terzi beneficiari della prestazione assunta dall'albergatore, a norma dell'art 1411 cod civ. (V 878/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)