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Sez. 3, Sentenza n. 10158 del 28/11/1994 (Rv. 488886 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Contratto di albergo - Natura atipica o mista - Configurabilità - Famiglie prive di alloggio perché sinistrate baraccate o sfrattate - Contratto stipulato dal comune con i titolari di pensione avente ad oggetto la loro ospitalità - Posizione del terzo beneficiario della prestazione alberghiera - Natura di terzo estraneo o di rappresentante dello stipulante - Possibile configurabilità in entrambi i casi di un rapporto diretto del terzo con l'albergatore - Conseguenze - Revoca da parte del comune dell'assistenza concessa a favore del nucleo familiare - Mancato rilascio dell'alloggio da parte di quest'ultimo - Pagamento del compenso pattuito fino al rilascio dell'alloggio - Richiesta da parte dell'albergatore di condanna delle stipulante (il comune) - Compiti del giudice - Verifica in ordine alla sussistenza di un contratto a favore di terzo - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488886-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

Il contratto di albergo non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale agli artt. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito della cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), né nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio. Anche la posizione del terzo beneficiario delle prestazioni alberghiere - nel caso in cui, come nella specie, un comune ottenga da diversi titolari di pensione la disponibilità ad ospitare famiglie prive di alloggi perché sinistrate, baraccate o sfrattate - può essere diversa, potendo esso rappresentare un estraneo (rispetto allo stipulante), cui, in virtù del contratto è stato attribuito un diritto soggettivo alle prestazioni verso l'albergatore, ovvero un rappresentante dello stipulante, pur se in entrambi i casi possa essere configurabile un rapporto diretto del terzo con l'albergatore. Ne consegue che il giudice, cui l'albergatore richieda la condanna dello stipulante (nella specie, il comune che, dopo un certo periodo, ha revocato l'assistenza concessa in favore di un nucleo familiare) al pagamento del compenso pattuito fino al rilascio dell'alloggio da parte del terzo beneficiario (nella specie, il nucleo familiare che, all'atto della revoca dell'assistenza comunale non ha rilasciato l'alloggio non può rifarsi ad un "tipo" negoziale di contratto di albergo che prescinda dalle peculiarità della fattispecie, bensì deve verificare se ed entro quali limiti la ricostruzione della concreta fattispecie negoziale, avuto riguardo alla funzione economico-sociale di essa ed alla comune volontà contrattuale, evidenzi un'ipotesi di stipulazione in favore di terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1785

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)