Sez. 5, Sentenza n. 35947 del 04/06/2001 Cc. (dep. 07/10/2001) Rv. 220206 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Stabilimento industriale - Estensione della tutela accordata ai luoghi di privata dimora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
La tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen.(Interferenze illecite nella vita privata) non è estensibile allo stabilimento industriale in cui l'imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata. Con la conseguenza che ove manchi nel luogo in considerazione un minimo grado di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge, si è fuori dall'ambito della tutela accordata dall'art. 615- bis c.p.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)