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Sez. 6, Sentenza n. 6962 del 10/01/2003 Cc. (dep. 12/02/2003) Rv. 223733 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Telecamera installata in un bagno di un locale pubblico - Configurabilità dell'intercettazione tra presenti - Luogo di privata dimora - Esclusione - Mancanza del requisito minimo di stabilità tra luogo e la persona che lo frequenta.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223733-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

Il servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 cod. pen., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano. (Vedi C.Cost. 13 febbraio 2002 n.135)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)