Sez. 3 - , Sentenza n. 27187 del 28/12/2016 (Rv. 642350 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione forzata – Istanza di sospensione della procedura esecutiva – Rigetto e contestuale assegnazione delle somme pignorate – Impugnabilità – Esclusione – Rimedio esperibile – Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, quando l’istanza di sospensione della procedura esecutiva sia rigettata ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e, con separato ma contestuale provvedimento, il giudice provveda alla assegnazione delle somme pignorate, il rimedio esperibile avverso quest’ultimo non è la sua impugnazione, ma il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., in considerazione della unità logico-giuridica dei due provvedimenti emessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)