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Sez. 3, Sentenza n. 3954 del 13/03/2012 (Rv. 621629 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Ordinanza di sospensione dell'esecuzione - Rimedi esperibili - Reclamo - Ammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621629-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo adottati, in senso positivo o negativo, ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., e dell'art. 624 cod. proc. civ. (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell'art. 2, comma 3, del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e successivamente dell'art. 18 della legge 24 febbraio 2006 n. 52), sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies, cod. proc. civ., e contro gli stessi provvedimenti non è pertanto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)