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Sez. 1, Sentenza n. 11785 del 29/11/1993 (Rv. 484522 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Condizione - Sussistenza fra due liti di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484522-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria

Ai fini della sospensione necessaria del processo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, essendo necessaria anche l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del merito, che aveva escluso la sospensione necessaria con riguardo al caso di una cooperativa edilizia, che aveva agito per il rilascio di un locale senza titolo da un socio, già prenotatario, escluso dalla cooperativa con delibera divenuta definitiva per mancata impugnazione, e questi aveva a sua volta, promosso giudizio per l'annullamento di una precedente delibera, relativa all'approvazione e alla ripartizione dei costi di costruzione, non ravvisando la possibilità di un conflitto di giudicati tra la sentenza di accoglimento dell'azione di rilascio e quella di annullamento della deliberazione impugnata, atteso che quest'ultima decisione - non determinando, come necessaria conseguenza, l'obbligo degli amministratori della cooperativa di annullare la delibera di esclusione del socio - non era idonea a far riacquistare all'interessato la qualità di socio assegnatario o prenotatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)