Sez. 1, Sentenza n. 11124 del 12/11/1997 Ud. (dep. 03/12/1997) Rv. 209160 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI | Determinazione dell'entità nelle conclusioni scritte - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI
L'inosservanza della norma di cui all'art. 523 n.2 del codice di procedura penale, per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni. Ed invero, unica condizione essenziale, dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)