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Sez. 2, Sentenza n. 3792 del 20/03/1997 Ud. (dep. 22/04/1997) Rv. 207414 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI | Determinazione dell'entità - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207414-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DANNI

L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo cod. proc. pen. per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento del danno. Invero unica condizione essenziale dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, è la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla pendente valutazione del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)