Sez. 1, Sentenza n. 8398 del 30/05/1972 Ud. (dep. 15/12/1972) Rv. 122660 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - LESIONI - APPLICABILITA DELL'ART 586 COD PEN - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - LESIONI - APPLICABILITA DELL'ART 586 COD PEN - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La disposizione dell'art 586 cod pen e applicabile, nel caso di lesioni, solo quando queste siano derivate, quale conseguenza non voluta dal colpevole, da un fatto preveduto come delitto doloso, diverso dai delitti contro la incolumita individuale. Infatti, non essendo stata introdotta nel nostro ordinamento penale la ipotesi delittuosa attenuata di lesioni preterintenzionali, la suddetta norma non puo trovare applicazione tutte le volte che l'evento causato(lesioni)sia riconducibile allo stesso iter criminis sia, cioe, conseguente ad un fatto illecito(percosse)che lede lo stesso bene giuridico penalmente protetto(incolumita individuale). (nella specie l'imputato aveva colpito con una manata sulle spalle un cliente molesto onde allontanarlo dal proprio locale, facendolo cadere e causandogli una ferita alla gamba sinistra guarita in otto mesi senza postumi. La suprema Corte, nel confermare la condanna per lesioni personali volontarie gravi, inflitta dal giudice di merito, ha enunciato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)