Sez. U, Sentenza n. 3819 del 29/08/1989 (Rv. 463701 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - RISOLUZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA ARBITRALE - AMMISSIBILITÀ.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - RISOLUZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA ARBITRALE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, la controversia fra assegnatario ed ente concedente, la quale, nel non contestato presupposto dell'intervenuta risoluzione del rapporto, investa soltanto il riconoscimento e la quantificazione di indennità per migliorie, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del secondo comma della norma medesima. Pertanto, considerando altresì che si verte in materia di diritti disponibili, la suddetta controversia può essere anche rimessa alla decisione di arbitri, in forza di compromesso o clausola compromissoria. (V 996/84, mass n 433171).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)