Sez. 2, Sentenza n. 257 del 06/02/1970 (Rv. 345104 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NON FRONTEGGIANTISI - EDIFICI A DIVERSA ALTIMETRIA - REGIME LEGALE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NON FRONTEGGIANTISI - EDIFICI A DIVERSA ALTIMETRIA - REGIME LEGALE DELLE DISTANZE - INAPPLICABILITA.*
Il regime legale delle distanze riguarda solo i fabbricati fronteggiantisi fra loro, perche solo per essi e possibile la formazione di intercapedini dannose e nocive alla cui eliminazione sono essenzialmente dirette le norme sulle distanze (nella specie, ne e stata esclusa l'applicabilita al caso di edifici a diversa altimetria e, percio, non fronteggiantisi). (V 3068-69, massima n 342996 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)