Sez. 2, Sentenza n. 3068 del 05/09/1969 (Rv. 342996 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NON FRONTEGGIANTISI - FABBRICATI NON FRONTEGGIANTISI NEPPURE IN PARTE - LIMITAZIONI STATUITE DAL CODICE CIVILE O DALLE NORME REGOLAMENTARI INTEGRATIVE - INAPPLICABILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NON FRONTEGGIANTISI - FABBRICATI NON FRONTEGGIANTISI NEPPURE IN PARTE - LIMITAZIONI STATUITE DAL CODICE CIVILE O DALLE NORME REGOLAMENTARI INTEGRATIVE - INAPPLICABILITA.*
Per l'applicabilita delle limitazioni stabilite dall'art 873 cod civ o dalle norme regolamentari integrative e necessario, in funzione dello scopo delle dette norme di evitare il formarsi di intercapedini anguste e percio dannose, che i due fabbricati sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine si fronteggino, e cioe che le rispettive facciate siano anche in minima parte antistanti, nel senso che, supponendosi di farle avanzare in linea retta verso il confine, si incontrino almeno in un punto. (Conf 2180, 68, massima n 334367).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)